Fino al 31 ottobre, quindi, le attività di sbarco del pescato si dovrebbero svolgere negli orari compresi tra le 11 e le 16 e tra le 20 e le 8 del giorno seguente, con una tolleranza massima di 30 minuti. Negli orari non riservati alle attività di pesca professionale, si potrebbero svolgere attività connesse alla diportistica. Nei restanti periodi dell’anno non sarebbero previste specifiche limitazioni.
Nello stesso periodo e negli stessi orari – sulla zona interessata allo sbarco del pescato, così come da apposita delimitazione (del tutto inesistente) – sarebbe consentito l’accesso ai veicoli adibiti al trasporto dei prodotti ittici con limite temporale della sosta necessaria per il solo carico e scarico dei prodotti provenienti dalla pesca ed eventuali materiali refrigeranti (ad esempio ghiaccio).
Per consentire tali attività dovrebbe essere lasciato libero uno spazio di 3,5 metri dalla linea di demarcazione dell’area riservata al pescato e delimitata da apposite strisce gialle. Gli eventuali spazi liberi potrebbero essere utilizzati per lo svolgimento di attività commerciali, mentre non sarsarebbe consentito alcun tipo di sosta che non sia quello del tipo indicato in precedenza e quella indispensabile per il carico e scarico delle attrezzature da pesca.
Per evitare l’accesso di veicoli non autorizzati dovrebbe essere stata posizionata una apposita transenna (inesistente a tutt’oggi) munita, tra l’altro, delle indicazioni relative alla delimitazione dell’area di sbarco.
Qualora i cantieri nautici della zona necessitassero di effettuare attività di alaggio o varo di unità da diporto (avente lunghezza fuori tutto massimo 15 metri), i titolari degli stessi cantieri, dovrebbero provvedere ad inoltrare apposita istanza all’amministrazione comunale di Sorrento – almeno tre giorni prima (escluse le giornate festive) – Questa, di volta in volta, dovrebbe valutare l’opportunità di accordare il proprio assenso in una fascia oraria comunque compresa tra le 6 e le 9. Gli uffici comunali, nel concedere autorizzazione scritta agli interessati – almeno 24 ore prima delle operazioni ipotizzate – ne dovrebbe dare comunicazione alla locale Capitaneria di Porto.
Al termine di tali operazioni l’area interessata dovrebbe essere lasciata sgombra da qualsiasi eventuale materiale e adeguatamente pulita.
I titolari dei cantieri, inoltre, dovrebbero comunicare ai responsabili della cooperativa dei pescatori l’esigenza di effettuare tale attività con 24 ore di anticipo, per ottenere la massima collaborazione da parte degli interessati.
I’ordinanza del sindaco Cuomo (ancora vigente) prevede tutta una serie di prescrizioni relative alle operazioni di sbarco che dovrebbero essere effettuate:
– Senza ritardo;
– Evitando che si verifichino contaminazione del pescato o delle attrezzature con materiali, odori, fumi, gas di scarico di qualsivoglia tipo di veicolo e tutto ciò che può entrare in contatto con essi;
– In area interdetta all’ingresso di persone non autorizzate e di animali, e dotata di impianto idraulico e di illuminazione;
– Senza manipolazione del prodotto;
– Con il divieto di svolgere attività di pulizia e/o di rimessaggio dell’unità navale da diporto;
– Impiegando veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici in regola con la vigente normativa igienico – sanitaria;
– Garantendo la pulizia dell’area interessata a conclusione delle stesse, da parte di ogni singolo pescatore. Il responsabile della cooperativa, in caso di inottemperanza di ogni singolo punto, sarà considerato responsabile in solido;
– La manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale dell’ area interessata al punto di sbarco sarà curata dall’Ente Municipale.
– Qualora il servizio veterinario verifichi che il punto di sbarco non garantisce la sicurezza igienico-sanitaria, potrà sospendere temporaneamente l’utilizzo della area adibita al pescato.
Infine è previsto che in casi del tutto eccezionali, dovuti ad avaria delle imbarcazioni o a condizioni meteo marine particolarmente sfavorevoli alla navigazione o per l’attracco, lo sbarco del pescato può essere consentito presso altri punti di sbarco limitrofi attivi, con l’onere per il produttore primario di adottare tutte le precauzioni che occorrano per garantire la sicurezza alimentare dei prodotti della pesca. In tale eventualità, il documento di scorta del prodotto deve recare l’indicazione del reale punto di sbarco utilizzato.